Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti per la sicurezza.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 49)

Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Chi deve avere la Patente a Crediti Cantieri

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.